Autorizzazione Integrata Ambientale: AIA


Spazio per il cittadino

L'Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono
la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Si applica a:
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, si applica alle installazioni di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/06
quali impianti di combustione con potenza ≥ 300 MWt, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie integrate, grandi impianti chimici, impianti
localizzati in mare.

Ha lo scopo di:
L'AIA statale è finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento generato dall'esercizio delle principali categorie di installazioni
industriali, assicurando il conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e l'applicazione delle BAT.

Coinvolge:
- Un'autorità competente: La pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del
parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
- un proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto e lo sottopone alla valutazione dell’autorità competente
per acquisire il relativo parere o provvedimento conclusivo;
- un'autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; l’autorità procedente coincide con il proponente
nel caso in cui svolge anche le attività di elaborazione del piano/programma;
- un gestore: chi detiene o gestisce nella totalità o in parte l’installazione oggetto dell’autorizzazione integrata ambientale;
soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
- il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone;
- il pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali
procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

Modalità richiesta atti:
La normativa vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L.241/1990 e ss.mm.ii.) e all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/2005),
in attuazione del principio di trasparenza, garantisce la libertà di accesso alla documentazione detenuta dalla Pubblica Amministrazione all'interessato,
ovvero nell'ipotesi di informazione ambientale "a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta".
La visione degli atti è a titolo gratuito e può essere effettuata presso i locali della Pubblica Amministrazione detentrice degli stessi, previo appuntamento
con gli Uffici competenti.
L'estrazione di copia di atti è sottoposta al versamento delle spese per il rilascio e l'estrazione di copia, ai sensi dell'art. 25 della citata Legge 241/1990,
e secondo le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni. I costi per l'accesso agli atti, detenuti da questa Amministrazione, sono regolati dal D.M. 121
del 28 giugno 2012.

Osservazioni:
Le osservazioni devono pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero
della Transizione Ecologica dell’istanza di autorizzazione o delle informazioni ritenute necessarie dal gestore ai fini del riesame disposto d’ufficio.